{"id":6469,"date":"2022-01-18T11:14:37","date_gmt":"2022-01-18T10:14:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pianetasicurezza.it\/?p=6469"},"modified":"2022-01-18T12:55:10","modified_gmt":"2022-01-18T11:55:10","slug":"novita-sicurezza-sul-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/devedo.extrawebapp.it\/pianeta\/novita-sicurezza-sul-lavoro\/","title":{"rendered":"Novit\u00e0 formazione sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81\/08"},"content":{"rendered":"<p><strong>Novit\u00e0 <\/strong><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>formazione sicurezza sul lavoro <\/strong><\/span><strong>D. Lgs. 81\/08: <\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Nuove modalit\u00e0, obblighi e scadenze formazione salute e sicurezza lavoro per <\/em><\/strong><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>Datori di Lavoro <\/em><\/strong><\/span><strong><em>e <\/em><\/strong><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>Preposti<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p>La <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaDettaglioAtto\/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-20&amp;atto.codiceRedazionale=21A07536&amp;elenco30giorni=true\">legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro<\/a> (decreto legge 146\/2021 del 21 ottobre 2021) ha portato sostanziali modifiche al D-Lgs 81\/2008.<\/p>\n<p>L\u2019intervento, volto a rilevare l\u2019urgenza di un miglioramento delle evidenze prevenzionistiche, prevede <strong>l\u2019implementazione delle attivit\u00e0 formative e di addestramento<\/strong>, la <strong>riformulazione del potere di sospensione dell\u2019impresa<\/strong> per lavoro sommerso e per gravi violazioni di sicurezza, <strong>l\u2019individuazione pi\u00f9 stringente delle funzioni di vigilanza e controllo del preposto<\/strong>, l\u2019estensione all\u2019Ispettorato Nazionale del Lavoro delle stesse competenze di vigilanza e ispezione riconosciute alle Aziende Sanitarie Locali, nonch\u00e9 il rilancio del ruolo degli organismi paritetici. <span style=\"color: #ff0000;\"><u>Per garantire l\u2019osservanza delle nuove disposizioni \u00e8 prevista l\u2019applicazione di pesanti sanzioni a carico dei datori di lavoro<\/u>.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La definitiva conversione in legge, rispetto a quanto inizialmente presente nel Decreto Legge, ha introdotto tramite gli artt. 13 e 13 bis, un quadro regolatorio di rilievo innovatore in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, attraverso modifiche puntuali su ben 14 articoli (artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99) del D.Lgs. n. 81\/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), di cui viene integralmente sostituito anche l\u2019Allegato I, con l\u2019obiettivo evidente di innalzare il livello complessivo delle tutele prevenzionistiche sostanziali, operando contemporaneamente su cinque pilastri:<\/p>\n<p>&#8211; una implementazione delle attivit\u00e0 formative e di addestramento;<\/p>\n<p>&#8211; l\u2019individuazione pi\u00f9 stringente delle funzioni di vigilanza e controllo e delle correlate responsabilit\u00e0 del\u00a0preposto;<\/p>\n<p>&#8211; l\u2019estensione all\u2019Ispettorato Nazionale del Lavoro delle stesse competenze di vigilanza e ispezione in precedenza riconosciute soltanto alle Aziende Sanitarie Locali;<\/p>\n<p>&#8211; <span style=\"color: #0000ff;\"><a href=\"https:\/\/devedo.extrawebapp.it\/pianeta\/novitacontrolli\/\">la riformulazione complessiva del potere di sospensione dell\u2019impresa per lavoro sommerso e per gravi violazioni di sicurezza<\/a>;<\/span><\/p>\n<p>&#8211; il rilancio del ruolo degli organismi paritetici.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span style=\"color: #008000;\"><strong>Nuovo obbligo formativo per il Datore di Lavoro<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>Le <em>modifiche dell\u2019art. 37<\/em> introducono l\u2019<span style=\"color: #ff0000;\"><strong>obbligo della formazione per il datore di lavoro<\/strong><strong> <u>anche in caso non ricopra direttamente il ruolo di RSPP<\/u><\/strong><\/span> (in modifica a quanto ad oggi in essere sin dal D.Lgs. 626\/1994 che esonerava dalla formazione i datori di lavoro).<\/p>\n<p><strong>Con la nuova norma<\/strong> si definisce che i <strong>d<em>atori di lavoro<\/em><\/strong><em>, dirigenti e preposti<\/em> <strong>debbano ricevere adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico<\/strong> definito dai compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro &#8220;<em>secondo quanto previsto dall&#8217;Accordo di cui all&#8217;articolo 37, comma 2, secondo periodo<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>L&#8217;individuazione della durata e dei contenuti minimi formativi, cos\u00ec come la periodicit\u00e0 degli aggiornamenti,<\/strong> vengono per\u00f2 <strong>demandate ad un <\/strong><strong>nuovo accordo Stato-Regioni<\/strong> <strong>che dovr\u00e0 essere emanato <\/strong><u>entro la data del 30 giugno 2022<\/u><\/span>, con il quale saranno chiariti tutti i punti rimasti in sospeso (<em>obbligo formativo per i lavoratori autonomi, riconoscimento crediti formativi, esenzione per i datori di lavoro che hanno svolto il corso come RSPP, etc\u2026<\/em>) per i quali ad oggi non \u00e8 possibile dare risposta.<\/p>\n<h3><\/h3>\n<h3><span style=\"color: #008000;\"><strong>Preposti: formazione, nomina ed attivit\u00e0 di vigilanza<\/strong><\/span><\/h3>\n<p><strong>Diverse le novit\u00e0 per quanto riguarda la figura del <\/strong><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Preposto<\/strong><\/span>.<\/p>\n<p>In primis il <em>nuovo comma 7.ter <\/em>introdotto con il maxiemendamento al D.lgs. 81\/08 prevede che \u201c<em>per assicurare l&#8217;adeguatezza e la specificit\u00e0 della formazione nonch\u00e9 l&#8217;aggiornamento periodico dei <\/em><strong><em>preposti <\/em><\/strong><em>ai sensi del comma 7, <strong>le relative attivit\u00e0 formative devono essere svolte interamente con modalit\u00e0 in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale<\/strong> e comunque ogni qualvolta ci\u00f2 sia reso necessario in ragione dell&#8217;evoluzione dei rischi o all&#8217;insorgenza di nuovi rischi<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\">A rinforzare tale previsione la miniriforma porta con s\u00e9 l\u2019applicazione della <strong>pena per il Datore di Lavoro alternativa dell\u2019arresto<\/strong> da due a quattro mesi o dell\u2019ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.<\/span><\/p>\n<p>_______________________<\/p>\n<p>La legge di conversione del D.L. n. 146\/2021 interviene poi sugli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 81\/2008 per meglio specificare le <strong>funzioni del preposto<\/strong>, <strong><u>che assume ora un ruolo di primaria delicatezza e di assoluta centralit\u00e0<\/u><\/strong> (accanto a datore di lavoro e dirigente).<\/p>\n<p><strong>Si stabilisce l\u2019obbligo<\/strong> <strong>per il datore di lavoro<\/strong><strong> e dirigenti <\/strong>(che organizzano e dirigono le attivit\u00e0 secondo le attribuzioni e competenze conferite) <strong>di individuare il preposto o i preposti per l&#8217;effettuazione delle attivit\u00e0 di vigilanza<\/strong> (<em>ove queste non siano effettivamente svolte direttamente dal Datore di Lavoro<\/em>) stabilite dall\u2019art. 19 del Testo Unico, <u>affidando ai contratti collettivi di lavoro la possibilit\u00e0 di stabilire la misura dell\u2019emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attivit\u00e0 di vigilanza affidate<\/u>, ma anche prevedendo che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attivit\u00e0 (art. 18, comma 1, lettera b-bis), D.Lgs. n. 81\/2008). <span style=\"color: #ff0000;\">Tale misura di tutela \u00e8 rafforzata dalla previsione di una <strong>sanzione che prevede l\u2019arresto <\/strong>da due a quattro mesi o <strong>ammenda <\/strong>da 1.500 a 6.000 euro.<\/span><\/p>\n<p>_______________________<\/p>\n<p>Il richiamato art. 19, comma 1, del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro viene a suo volta modificato per prevedere che il preposto ha il dovere di:<\/p>\n<p>&#8211;<strong>sovrintendere <\/strong>e <strong>vigilare <\/strong>sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli <strong>obblighi di legge<\/strong>, nonch\u00e9 delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;<\/p>\n<p>&#8211; sovrintendere e vigilare sul <strong>corretto uso<\/strong> dei <strong>mezzi di protezione collettivi <\/strong>e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.<\/p>\n<p><strong>Principale novit\u00e0<\/strong> \u00e8 che si stabilisce poi che quando il preposto rileva <strong>comportamenti non conformi <\/strong>in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti rispetto alle misure, ai dispositivi e agli strumenti protezione collettiva e individuale, <strong>lo stesso preposto \u00e8 obbligato a intervenire per modificare il comportamento non conforme, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza<\/strong>. <strong>Se le disposizioni impartite dal preposto non vengono attuate e persiste l\u2019inosservanza rilevata<\/strong>, <strong>il preposto deve interrompere l\u2019attivit\u00e0 del lavoratore<\/strong> e informare i superiori diretti. (in precedenza era sufficiente che il preposto \u201cinformasse i suoi diretti superiori in caso di persistenza della inosservanza per assolvere ai suoi obblighi di vigilanza).<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\">Per tale specifica funzione obbligatoria del preposto il D.L. n. 146\/2021 convertito prevede l\u2019applicazione della <strong>pena dell\u2019arresto<\/strong> fino a due mesi o dell\u2019ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.<\/span><\/p>\n<p>Inoltre, <strong>al preposto \u00e8 fatto obbligo di interrompere temporaneamente l\u2019attivit\u00e0<\/strong> e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformit\u00e0 rilevate, <strong>se rileva deficienze<\/strong> <strong>dei mezzi<\/strong> <strong>e delle attrezzature di lavoro<\/strong> <strong>e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la sua attivit\u00e0 di vigilanza<\/strong>: <span style=\"color: #ff0000;\">anche tale funzione \u00e8 presidiata dalla sanzione penale alternativa dell\u2019arresto fino a due mesi o dell\u2019ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.<\/span><\/p>\n<p>_______________________<\/p>\n<p>La rinnovata importante investitura riconosciuta dalla norma al preposto si muove anche nei riguardi specifici delle <strong>attivit\u00e0 svolte in<\/strong> <strong>regime di appalto o di subappalto<\/strong>, stabilendo che <strong>i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori hanno l\u2019obbligo di indicare espressamente e nominativamente al committente il personale dagli stessi individuato per svolgere le funzioni di preposto<\/strong> (art. 26, comma 8-bis, D.Lgs. n. 81\/2008). La rilevanza di tale obbligo di designazione e informativo \u00e8 evidenziata dalla circostanza che l\u2019inosservanza \u00e8 penalmente sanzionata con <span style=\"color: #ff0000;\">la pena alternativa dell&#8217;arresto da due a quattro mesi o dell&#8217;ammenda da 1.500 a 6.000 euro.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span style=\"color: #008000;\">Formazione e addestramento<\/span><\/h2>\n<p>Sempre al <span style=\"color: #ff0000;\"><strong>nuovo accordo Stato-Regioni<\/strong> <\/span>sono demandati anche <strong>l&#8217;individuazione delle modalit\u00e0 obbligatorie di verifica<\/strong> <strong>finale<\/strong> <strong>di apprendimento dei discenti<\/strong>, per percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori su salute e sicurezza sul lavoro, e <strong>verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa<\/strong>.<\/p>\n<p>In merito all\u2019<span style=\"color: #ff0000;\"><strong>addestramento<\/strong><\/span> si stabilisce in primo luogo che <u>l&#8217;addestramento consiste in una <strong>prova pratica<\/strong>, per l&#8217;uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale<\/u> oltrech\u00e9 nella <strong>esercitazione applicata<\/strong> nel caso di procedure di lavoro in sicurezza, <span style=\"color: #ff0000;\">con la previsione espressa dell\u2019obbligo di tracciare in apposito registro (anche informatizzato) gli interventi di addestramento effettuati<\/span> (art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 81\/2008).<\/p>\n<p>L\u2019art.37, come modificato dalla legge 215\/21 <strong>aggiunge al comma 5 <\/strong>una ulteriore precisazione: <span style=\"color: #ff0000;\"><strong>l<em>\u2019addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Bisogner\u00e0 quindi aspettare la pubblicazione dell\u2019accordo per determinare eventuali criteri necessari a determinare l\u2019adeguatezza degli \u201cistruttori\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro ufficio:<\/p>\n<p>Tel. 0547-1825179<br \/>\nE-mail: <a href=\"mailto:formazione@pianetasicurezza.it\">ufficio@pianetasicurezza.it<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Novit\u00e0 formazione sicurezza sul lavoro D. 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