{"id":6460,"date":"2022-01-18T10:48:49","date_gmt":"2022-01-18T09:48:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pianetasicurezza.it\/?p=6460"},"modified":"2022-01-18T12:55:53","modified_gmt":"2022-01-18T11:55:53","slug":"decreto-antincendio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/devedo.extrawebapp.it\/pianeta\/decreto-antincendio\/","title":{"rendered":"Decreto 2 settembre 2021: Nuovo Decreto sulla Sicurezza Antincendio nei Luoghi di Lavoro"},"content":{"rendered":"<p>Sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre scorso \u00e8 stato pubblicato il <a href=\"https:\/\/devedo.extrawebapp.it\/pianeta\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/D.M.02-09-2021-Antincendio.pdf\">Decreto del Ministero dell\u2019Interno 2 settembre 2021<\/a> recante i \u201c<strong><em>Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio<\/em><\/strong>\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il decreto, che <strong>entrer\u00e0 in vigore il 4 ottobre 2022<\/strong> (ossia un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), nasce dall\u2019esigenza di dare attuazione a quanto disposto dall\u2019art. 46, comma 3, del DLgs. 81\/08 che prevede l\u2019adozione di uno o pi\u00f9 decreti concernenti, tra l\u2019altro, l\u2019individuazione dei criteri per la gestione delle emergenze, nonch\u00e9 la definizione delle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione, sostituendo le vigenti disposizioni in materia del decreto del Ministro dell\u2019interno 10 marzo 1998.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Le disposizioni di cui al provvedimento sopra citato si applicano:<\/strong><\/span><\/p>\n<p>\u2013 alle attivit\u00e0 che si svolgono <span style=\"color: #ff0000;\"><strong>nei luoghi di lavoro<\/strong><\/span> come definiti dall\u2019art. 62 del DLgs 81\/08 ossia i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all\u2019interno dell\u2019azienda o dell\u2019unit\u00e0 produttiva, nonch\u00e9 ogni altro luogo di pertinenza dell\u2019azienda o dell\u2019unit\u00e0 produttiva accessibile al lavoratore nell\u2019ambito del proprio lavoro, ad eccezione dei mezzi di trasporto, delle industrie estrattive, dei pescherecci e dei campi, dei boschi e degli altri terreni facenti parte di un\u2019azienda agricola o forestale;<\/p>\n<p>\u2013 alle attivit\u00e0 che si svolgono nei <span style=\"color: #ff0000;\"><strong>cantieri temporanei o mobili<\/strong><\/span> di cui al titolo IV del DLgs 81\/08 e alle attivit\u00e0 di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, <strong>limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4 (Designazione degli addetti al servizio antincendio), 5 (Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell\u2019emergenza)<\/strong> e 6 (Requisiti dei docenti).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong>Vediamo le principali novit\u00e0:<\/strong><\/span><\/p>\n<h3><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Formazione ed <\/strong><strong>aggiornamento<\/strong><strong> degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell\u2019emergenza <\/strong><\/span><\/h3>\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 37, comma 9, del DLgs 81\/08, il datore di lavoro deve assicurare la formazione degli addetti al servizio antincendio, pertanto <strong>tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi<\/strong>, <strong>lotta antincendi o gestione delle emergenze<\/strong> <strong>devono ricevere una specifica formazione antincendio <span style=\"color: #ff0000;\">e <\/span><\/strong><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>svolgere specifici aggiornamenti<\/strong><\/span>, i cui contenuti minimi sono riportati nell\u2019allegato III del decreto, in funzione del livello di rischio dell\u2019attivit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Gli addetti al servizio antincendio devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza <\/strong><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>almeno quinquennale<\/strong><\/span><strong>, secondo quanto previsto nell\u2019allegato III.<\/strong><\/p>\n<p>Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso di specifici requisiti<\/p>\n<h3><span style=\"color: #008000;\"><strong>Informazione e formazione dei lavoratori (art.3)<\/strong><\/span><\/h3>\n<p><strong>Il datore di lavoro deve adottare le misure finalizzate a fornire a tutti i lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio<\/strong> secondo i criteri di cui all\u2019allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attivit\u00e0.<\/p>\n<p><u>L\u2019informazione e la formazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi, devono essere fornite al lavoratore all\u2019atto dell\u2019assunzione<\/u> ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Obbligo redazione Piano di Emergenza<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>Il datore di lavoro deve adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attivit\u00e0, secondo i criteri indicati negli allegati I e II del decreto.<\/p>\n<p><strong>La predisposizione del suddetto <\/strong><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>piano di emergenza<\/strong><\/span><strong> era gi\u00e0 richiesta dal DM 10 marzo 1998 nei seguenti casi<\/strong><\/p>\n<p>\u2013 luoghi di lavoro ove sono occupati <span style=\"color: #ff0000;\">almeno 10 lavoratori<\/span>;<\/p>\n<p>\u2013 luoghi di lavoro che rientrano\u00a0<span style=\"color: #ff0000;\">nell\u2019allegato I al DPR 151\/2011<\/span>.<\/p>\n<p><strong>Il nuovo decreto ha aggiunto invece un ulteriore caso:<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u2013 luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla <\/strong><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>presenza contemporanea di pi\u00f9 di 50 persone<\/strong><\/span><strong>, indipendentemente dal numero dei lavoratori.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro ufficio:<\/p>\n<p>Tel. 0547-1825179<br \/>\nE-mail: <a href=\"mailto:formazione@pianetasicurezza.it\">ufficio@pianetasicurezza.it<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre scorso \u00e8 stato pubblicato il Decreto del Ministero dell\u2019Interno 2 settembre 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